Sez. 6, Sentenza n. 7347 del 16/01/1990 Ud. (dep. 25/05/1990) Rv. 184407 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - MOTIVI PRESENTATI PRIMA DEL DEPOSITO DELLA SENTENZA IMPUGNATA - INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE PER DIFETTO DEL REQUISITO DELLA SPECIFICITÀ DEI MOTIVI - DOGLIANZE CHE TROVANO CASUALE RISPONDENZA NELLA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO - SANATORIA DELL'INAMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - RAGIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - MOTIVI PRESENTATI PRIMA DEL DEPOSITO DELLA SENTENZA IMPUGNATA - INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE PER DIFETTO DEL REQUISITO DELLA SPECIFICITÀ DEI MOTIVI - DOGLIANZE CHE TROVANO CASUALE RISPONDENZA NELLA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO - SANATORIA DELL'INAMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - RAGIONE.*
Deve ritenersi inammissibile, per difetto del requisito della specificità dei relativi motivi, il ricorso fondato su carenze e vizi di motivazione esplicitati prima del deposito della motivazione della sentenza impugnata, e ciò anche nel caso in cui i preconizzati vizi e difetti dovessero trovare fortuita, casuale rispondenza nella motivazione del provvedimento successivamente depositato, non potendosi ravvisare un'ipotesi di sanatoria, posto che l'ordinamento processuale vigente non consente che l'ammissibilità della impugnazione possa essere valutata ex post. (Conf mass n 180241 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)