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Sez. 4, Sentenza n. 779 del 27/05/1988 Ud. (dep. 23/01/1989) Rv. 180241 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - CARENZE E VIZI DI MOTIVAZIONE - MOTIVI DI IMPUGNAZIONE - PRODUZIONE PRIMA DEL DEPOSITO DELLA PARTE RAZIONALE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - CARENZA DI SPECIFICITÀ - RAVVISABILITÀ - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ - NECESSITÀ - CAUSALE SUSSISTENZA DEI VIZI DENUNZIATI - SANATORIA - ESCLUSIONE - RAGIONI.*
Stato
decisa il 1988-05-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180241-01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - CARENZE E VIZI DI MOTIVAZIONE - MOTIVI DI IMPUGNAZIONE - PRODUZIONE PRIMA DEL DEPOSITO DELLA PARTE RAZIONALE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - CARENZA DI SPECIFICITÀ - RAVVISABILITÀ - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ - NECESSITÀ - CAUSALE SUSSISTENZA DEI VIZI DENUNZIATI - SANATORIA - ESCLUSIONE - RAGIONI.*

In tema di impugnazioni, deve ritenersi inammissibile, per difetto del requisito della specificità, il ricorso fondato su carenze e vizi di motivazione esplicitati prima del deposito della motivazione della sentenza impugnata; e ciò, anche nel caso in cui, i preconizzati vizi e difetti dovessero trovare fortuita, casuale rispondenza nella parte razionale del provvedimento (successivamente depositato), non potendosi ravvisare una ipotesi di sanatoria, posto che l'ordinamento processuale vigente non consente che la ammissibilità della impugnazione possa essere valutata ex post. Invero, la doglianza avverso una decisione giurisdizionale, stante la stretta interdipendenza tra questa e l'azionata impugnazione, deve concretarsi nella indicazione precisa dei punti di fatto e di diritto da sottoporre al giudice della impugnazione, nella esposizione precisa e chiara delle censure che si muovono ai punti indicati, nelle ragioni su cui la censura stessa si fonda, onde consentire al giudice del gravame di esercitare il suo Sindacato con riferimento alle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato. (Conf mass n 166219; (Conf mass n 167956; (Conf mass n 176889; (Conf mass n 178829).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 207

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)