diritto.io

Sez. 2 - , Sentenza n. 4699 del 16/01/2019 Ud. (dep. 30/01/2019) Rv. 276452 - 01

PARTE CIVILE - DANNI | Azione civile nel processo penale – Vincoli probatori convenzionali e civilistici – Rilevanza per il giudice penale – Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276452-01

PARTE CIVILE - DANNI

In tema di esercizio dell'azione civile nel processo penale, le previsioni contenute in un contratto stipulato tra le parti, che devolvono ad arbitri o assoggettano a particolari procedure l'accertamento di determinati fatti, non vincolano il giudice penale, che è chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità dell'imputato e a determinare il danno risarcibile, senza che alcun vincolo probatorio di natura convenzionale possa influenzarne le determinazioni. (Fattispecie in tema di tentativo di truffa ai danni di una compagnia assicuratrice, nella quale la Corte ha ritenuto immuni da censure le statuizioni civili adottate dal giudice territoriale che, discostandosi dalle risultanze di una perizia contrattuale qualificata dal ricorrente come "arbitrato irrituale non impugnabile", aveva autonomamente accertato la falsità delle fatture esibite per conseguire un indennizzo di ammontare superiore al danno effettivamente patito).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 193, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)