Sez. 3, Sentenza n. 2585 del 29/03/1990 (Rv. 466283 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - TERMINE DI PRESCRIZIONE DEL REATO INFERIORE, UGUALE O SUPERIORE A CINQUE ANNI - TERMINE DI PRESCRIZIONE DELL'AZIONE CIVILE - DETERMINAZIONE - DECORRENZA - FATTISPECIE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - TERMINE DI PRESCRIZIONE DEL REATO INFERIORE, UGUALE O SUPERIORE A CINQUE ANNI - TERMINE DI PRESCRIZIONE DELL'AZIONE CIVILE - DETERMINAZIONE - DECORRENZA - FATTISPECIE.*
In base all'art. 2947 cod. civ., il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, il quale sia considerato dalla legge come reato, si prescrive nello stesso termine di prescrizione del reato se quest'ultimo si prescrive in un termine superiore a cinque anni, mentre si prescrive in cinque anni se per il reato è stabilito un termine eguale o inferiore, nel qual caso il termine di prescrizione dell'Azione civile decorre dalla data di consumazione del reato e non assumono rilievo eventuali cause di interruzione o sospensione della prescrizione relativi al reato, essendo ontologicamente diversi l'illecito civile e quello penale. Pertanto, nell'ipotesi in cui ricorra il reato di truffa aggravata dal danno patrimoniale di rilevante gravità, punibile nel massimo fino a quattro anni di reclusione, poiché l'Azione penale si prescrive nel termine di cinque anni ai sensi dell'art. 157 cod. pen., ne consegue che il diritto al risarcimento del danno si prescrive nel termine di cinque anni decorrenti dal giorno in cui si è verificata la consumazione del reato, senza subire interruzione o sospensione per l'emissione dell'ordine di comparizione per il reato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)