Sez. 3, Sentenza n. 2012 del 01/03/1994 (Rv. 485503 - 01)
Prescrizione civile - Termine - Prescrizioni brevi - Risarcimento del danno - Fatto dannoso costituente reato | Termine di prescrizione del reato o termine quinquennale - Applicabilità - Condizioni rispettive - Decorrenza del secondo termine - Cause di interruzione o sospensione della prescrizione relative al reato - Irrilevanza - Distinzione tra fatto illecito contrattuale e fatto illecito extracontrattuale - Influenza - Esclusione.
Prescrizione civile - Termine - Prescrizioni brevi - Risarcimento del danno - Fatto dannoso costituente reato
In base al terzo comma dell'art. 2947 cod. civ., il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, che sia considerato dalla legge come reato, si prescrive nello stesso termine di prescrizione del reato se quest'ultimo si prescrive in un termine superiore ai cinque anni, mentre si prescrive in cinque anni se per il reato è stabilito un termine uguale o inferiore, nel qual caso il termine di prescrizione dell'azione civile decorre dalla data di consumazione del reato e non assumono rilievo eventuali cause di interruzione o sospensione della prescrizione relative al reato, essendo ontologicamente diversi l'illecito civile e quello penale. Tale disposizione va riferita sia al danno da fatto illecito contrattuale che extracontrattuale, purché sia considerato dalla legge come reato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1588, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)