Sez. 2, Sentenza n. 537 del 06/02/1978 (Rv. 389844 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE - NORME RELATIVE - DEROGABILITA PER ACCORDO TRA PRIVATI - ESCLUSIONE - SERVITU AVENTE AD OGGETTO IL MANTENIMENTO DI UNA COSTRUZIONE A DISTANZA INFERIORE A QUELLA FISSATA DAL REGOLAMENTO - USUCAPIBILITA - ESCLUSIONE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE - NORME RELATIVE - DEROGABILITA PER ACCORDO TRA PRIVATI - ESCLUSIONE - SERVITU AVENTE AD OGGETTO IL MANTENIMENTO DI UNA COSTRUZIONE A DISTANZA INFERIORE A QUELLA FISSATA DAL REGOLAMENTO - USUCAPIBILITA - ESCLUSIONE.*
Le norme sulle distanze fra costruzioni su fondi finitimi, contenute nei regolamenti comunali edilizi, contrariamente a quella di cui all'art 873 cod civ, non sono derogabili per accordo fra privati, in quanto perseguono fini di interesse generale. Pertanto, non e configurabile l'acquisto per usucapione di una servitu avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle predette norme. (V 634/72, mass n 356690).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 1158
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)