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Sez. 2, Sentenza n. 537 del 06/02/1978 (Rv. 389844 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE - NORME RELATIVE - DEROGABILITA PER ACCORDO TRA PRIVATI - ESCLUSIONE - SERVITU AVENTE AD OGGETTO IL MANTENIMENTO DI UNA COSTRUZIONE A DISTANZA INFERIORE A QUELLA FISSATA DAL REGOLAMENTO - USUCAPIBILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389844-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE - NORME RELATIVE - DEROGABILITA PER ACCORDO TRA PRIVATI - ESCLUSIONE - SERVITU AVENTE AD OGGETTO IL MANTENIMENTO DI UNA COSTRUZIONE A DISTANZA INFERIORE A QUELLA FISSATA DAL REGOLAMENTO - USUCAPIBILITA - ESCLUSIONE.*

Le norme sulle distanze fra costruzioni su fondi finitimi, contenute nei regolamenti comunali edilizi, contrariamente a quella di cui all'art 873 cod civ, non sono derogabili per accordo fra privati, in quanto perseguono fini di interesse generale. Pertanto, non e configurabile l'acquisto per usucapione di una servitu avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle predette norme. (V 634/72, mass n 356690).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 1158

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)