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Sez. 2, Sentenza n. 634 del 04/03/1972 (Rv. 356690 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CONVENZIONI PRIVATE - IN GENERE - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE - INDEROGABILITA - DISTANZE DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - DEROGABILITA PER CONVENZIONE PRIVATA.*
Stato
decisa il 1972-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356690-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CONVENZIONI PRIVATE - IN GENERE - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE - INDEROGABILITA - DISTANZE DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - DEROGABILITA PER CONVENZIONE PRIVATA.*

Mentre la norma sulle distanze di cui all'art 873 cod civ, tendente ad evitare il formarsi di dannose intercapedini fra edifici, e derogabile mediante apposite convenzioni degli interessati, le norme sulle distanze contenute nei piani regolatori urbani sono, di regola inderogabili, essendo dirette essenzialmente alla tutela dell'interesse generale in materia urbanistica. (nella specie e stata affermata l'inderogabilita dell'art 61 del regolamento edilizio della citta di Perugia). (V 945'70, mass n 346391; 1097'69, mass n 339620; 1389'64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 869, Regol. Locale 22/12/1965 num. 5096, Cod. Civ. art. 873, Legge 22/12/1965 num. 5096

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)