Sez. 1, Sentenza n. 2383 del 26/09/1985 Cc. (dep. 19/10/1985) Rv. 170776 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONE - MANDATI E ORDINI - ORDINANZA DI RIESAME - RICORSO PER CASSAZIONE - OGGETTO - VALUTAZIONI - CONTENUTO.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONE - MANDATI E ORDINI - ORDINANZA DI RIESAME - RICORSO PER CASSAZIONE - OGGETTO - VALUTAZIONI - CONTENUTO.*
Il controllo di legittimità, che può essere esercitato dalla Corte di Cassazione in Sede di ricorso ex art. 263 quater cod. proc. pen. nell'ordinanza emessa in fase di riesame, è diretto ad accertare, nel caso di conferma, che dalla combinazione del provvedimento restrittivo e dell'ordinanza di riesame emerga una enunciazione degli indizi corrispondenti ai requisiti di cui allo art. 264 cod. pen. e che, in ogni caso, alla base dell'ordinanza impugnata esista un concreto apprezzamento delle risultanze processuali. Ne consegue che restano escluse da tale valutazione le deduzioni concernenti la esistenza di indizi o di prove diverse da quelle prese in considerazione dal tribunale della libertà, salvo che si tratti di elementi decisivi e non sono ammesse deduzioni concernenti la concreta consistenza degli indizi, su cui si fonda il provvedimento impugnato, in quanto si tratta di questioni attinenti alla interpretazione dei fatti indizianti, alla valutazione comparativa della loro attendibilità, all'individuazione di quelli determinanti e decisivi, di esclusivo apprezzamento del giudice di merito. (V mass n 163452).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 262 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 264 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)