Sez. 5, Sentenza n. 868 del 14/03/1984 Cc. (dep. 03/04/1984) Rv. 163452 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - PROVVEDIMENTO DI RIESAME NEL MERITO - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - OGGETTO - LIMITI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - PROVVEDIMENTO DI RIESAME NEL MERITO - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - OGGETTO - LIMITI.*
In tema di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del "tribunale della libertà" relativa alla decisione sull'istanza di riesame nel merito dei provvedimenti indicati dall'art. 263 bis cod. proc. pen., il controllo di legittimità non può concernere né deduzioni attinenti alla esistenza di indizi o di prove diverse da quelle prese in considerazione dal tribunale, eccezion fatta per eventuali elementi assolutamente decisivi, nè deduzioni riguardanti la concreta consistenza degli indizi, sui quali si fonda l'impugnata decisione, costituendo ciò questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito. Il controllo di legittimità è diretto soltanto ad accertare se dal provvedimento restrittivo della libertà e dall'ordinanza di riesame emerga una valutazione degli indizi, corrispondente ai requisiti previsti dall'art. 264 cod. proc. pen.. (Conf mass n 160162 ed ivi citata; (Conf mass n 157753).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 263 ter CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 263 quater
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)