Sez. 1, Sentenza n. 10582 del 16/09/1992 (Rv. 478723 - 01)
Opere pubbliche (appalto di) - Contenuto - In genere | Contratto - Contenuto - Integrazione - Rinvio alle clausole del capitolato generale per gli appalti di opere pubbliche - Conseguenze - Clausole onerose - Specifica approvazione per iscritto - Necessità - Esclusione.
Opere pubbliche (appalto di) - Contenuto - In genere
Il rinvio alle clausole del capitolato generale per gli appalti di opere pubbliche (di cui al d.P.R. n. 1063 del 1962), ad integrazione del contenuto del contratto predisposto dall'amministrazione appaltante di concerto con l'impresa contraente, non configura ipotesi di contratto per adesione - con la conseguente soggezione a specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ. - bensì una fattispecie di contratto per "relationem perfectam", nel quale il riferimento al predetto capitolata deve considerarsi come il risultato di una scelta concordata, diretta all'assunzione di uno schema al quale entrambe le parti si riportano con una formula denotante, sia pure in modo sintetico, l'effettiva conoscenza ed accettazione di tutte le clausole ivi contenute.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 com. 2 CORTE COST., DPR 16/07/1962 num. 1063 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)