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Sez. 1, Sentenza n. 1217 del 04/02/2000 (Rv. 533441 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE | Appalto - Diritti ed obblighi scaturenti dal contratto - Controversie - Domanda di risoluzione proposta dall'appaltatore - Giurisdizione dell'AGO - Sussistenza - Successiva rescissione del contratto disposta dall'Ente committente ex art. 340 legge 2248/1865 - Irrilevanza ai fini della giurisdizione - Conseguenze - Sindacato "incidenter tantum" del G.O. sulla legittimità del provvedimento amministrativo di rescissione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2000-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533441-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE

In tema di appalti di opere pubbliche, l'appaltatore può del tutto legittimamente invocare la risoluzione del contratto stipulato con l'Ente committente in base alle regole generali dettate per l'inadempimento contrattuale, senza che l'eventuale provvedimento di rescissione adottato successivamente dall'Amministrazione sia di ostacolo all'esame (ed all'eventuale accoglimento) della domanda risolutoria, atteso che la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie inerenti ai diritti ed agli obblighi scaturenti da un contratto di appalto di opere pubbliche non resta esclusa per il fatto che il committente si sia avvalso della facoltà di rescindere il rapporto con proprio atto amministrativo ai sensi dell'art. 340 della legge 20 marzo 1865 n.. 2248 all. f - stante l'inidoneità dell'atto autoritativo ad incidere sulle suddette posizioni soggettive, inerenti ad un contratto di natura privatistica -. Ne consegue che il giudice ordinario adito ben può accertare l'effettiva esistenza delle condizioni di legittimità della pronunciata rescissione, sia pur al limitato scopo (e nel rispetto dei limiti interni delle proprie attribuzioni giurisdizionali) della disapplicazione, in via incidentale, del provvedimento amministrativo - se "contra legem" - onde statuire sulla domanda di risoluzione preventivamente introdotta dall'appaltatore (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha, ancora, specificato che, nella valutazione del provvedimento amministrativo di rescissione del contratto, il giudice deve valutare le situazioni soggettive nascenti dal contratto stesso alla luce della loro natura paritaria - tale, cioè, da non consentirne la degradazione ad interesse legittimo - ed attraverso un'indagine globale ed unitaria, coinvolgente il comportamento di ciascuna delle parti e l'influenza che questo ha dispiegato su quello dell'altra, non tollerando l'unitarietà del rapporto obbligatorio una valutazione frammentaria e settoriale dell'agire dei singoli contraenti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 340

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)