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Sez. L, Sentenza n. 5815 del 23/03/2004 (Rv. 571451 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Mancato riconoscimento dei diritti sindacali in favore di sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative, ex art. 19, lett. a), St. lav. - Successiva abrogazione di tale disposizione a seguito di referendum popolare - Rilevanza ai fini della configurabilità della condotta antisindacale - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571451-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE

Ai fini della configurabilità della condotta antisindacale del datore di lavoro connessa al mancato riconoscimento dei diritti sindacali alle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative, in violazione dell'art. 19, lett. a), dello Statuto dei lavoratori, è irrilevante l'avvenuta abrogazione di tale disposizione - per effetto di referendum popolare - in epoca successiva al compimento della violazione, poiché la modifica normativa assume importanza ai fini della persistenza o meno dei diritti precedentemente riconosciuti, ma non fa venir meno il fatto generatore della situazione preesistente, e cioè l'antisindacalità del comportamento denunciato.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 26 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., DPR 28/07/1995 num. 312 CORTE COST., DPR 28/07/1995 num. 313 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)