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Sez. U, Sentenza n. 906 del 05/03/1977 (Rv. 384511 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - COSTITUZIONE - ATTO DI NOMINA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384511-01

IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - COSTITUZIONE - ATTO DI NOMINA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

Al fine della Costituzione di un rapporto di pubblico impiego, come tale soggetto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il requisito della ricorrenza di un atto scritto di nomina non deve essere inteso in senso rigoroso, come esistenza di un formale provvedimento di nomina, specie quando si tratti di enti pubblici minori, non vincolati a particolari procedure per l'assunzione del personale. Al fine indicato, infatti, e sufficiente un documento che determini l'inserimento del prestatore d'opera, con vincolo di subordinazione, nell'organizzazione predisposta dall'ente pubblico per l'attuazione dei suoi fini istituzionali, rimanendo irrilevante la Forma unilaterale o contrattuale di tale atto costitutivo del rapporto, cosi come il riferimento che esso contenga alla natura privatistica o pubblicistica del rapporto medesimo. (V 1885/76, mass n 380686; (V 726/75, mass n 374067; (V 222/75, mass n 373415).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 4 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)