Sez. L, Sentenza n. 11369 del 17/06/2004 (Rv. 573708 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Sottoposizione del dipendente a misura restrittiva della libertà personale - Sospensione cautelare con perdita della retribuzione prevista dal contratto collettivo di categoria - Applicabilità - Esclusione - Precedente condotta di rilevanza penale - Valutazioni in ordine all'idoneità della causa di risoluzione - Rilevanza del complesso di mansioni affidabili - Ammissibilità - Recesso del datore ex art. 2119 cod.civ. - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA
Qualora un contratto collettivo di lavoro preveda, nel caso in cui il dipendente venga sottoposto ad una misura restrittiva della libertà personale, la più grave sanzione disciplinare (licenziamento senza preavviso) solo qualora intervenga una sentenza definitiva di condanna, l'esemplificazione delle condotte non è né vincolante né tassativa, permanendo comunque, in capo al datore di lavoro, la facoltà di recesso di cui all'art. 2119 cod.civ. , disposizione che, nel prevedere il recesso qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, attribuisce al giudice del merito il potere dovere di valutare l'idoneità della dedotta causa di risoluzione del rapporto. Risponde, pertanto, a criteri di coerenza l'interpretazione del giudice di merito che la correli all'art. 2119 cod.civ. non una semplice misura restrittiva della libertà personale, quale prevista dalla disposizione contrattuale recata dall'art. 33 del ccnl postelegrafonici, ma una misura restrittiva collegata ad un particolare comportamento di rilievo penale, già posto in essere in precedenza dalla lavoratrice, e la valutazione sull'incidenza di un comportamento, esulante dalla sfera strettamente lavorativa, sul rapporto fiduciario, in quanto sintomo di inaffidabilità e scarsa rettitudine morale; l'accertamento relativo non può essere limitato alle mansioni in concreto espletate al momento del licenziamento, ma va esteso al complesso delle mansioni affidabili nell'ambito dell'inquadramento sindacale e delle peculiarità dell'attività aziendale nel suo complesso. (Nella specie, la lavoratrice - addetta ad un ufficio postale - era stata arrestata con l'accusa di concorso in detenzione a fini di spaccio di una rilevante quantità di droga sequestrata proprio nell'abitazione della stessa, dopo che aveva già subito due procedimenti per violazione della legge sugli stupefacenti, il primo concluso con sentenza di patteggiamento e il secondo con sentenza di condanna, e il giudice di merito ha ricondotto all'art.2119 cod.civ. la misura restrittiva ricollegata al particolare comportamento di rilievo penale, già posto in essere dalla lavoratrice in precedenza, considerando la peculiarità del contesto aziendale, nel quale anche semplici lettere possono contenere valori ed in cui non vi è una rigida divisione tra i vari ambiti lavorativi, tale da escludere qualsiasi ingerenza di un soggetto poco affidabile in settori delicati).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)