Sez. L, Sentenza n. 1462 del 04/03/1980 (Rv. 405006 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA - MANCATA SPECIFICAZIONE DI TUTTE LE DIFESE - DEDUZIONE SUCCESSIVA DELL'INFONDATEZZA DELLA DOMANDA PROPOSTA DALL'ATTORE - AMMISSIBILITA - RILEVABILITA D'UFFICIO - DEDUZIONE IN APPELLO - AMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA - MANCATA SPECIFICAZIONE DI TUTTE LE DIFESE - DEDUZIONE SUCCESSIVA DELL'INFONDATEZZA DELLA DOMANDA PROPOSTA DALL'ATTORE - AMMISSIBILITA - RILEVABILITA D'UFFICIO - DEDUZIONE IN APPELLO - AMMISSIBILITA.*
La mancata specificazione nella comparsa di Costituzione di tutte le difese in diritto, ai sensi dell'art 416 cod proc civ, o il divieto di nuove eccezioni in appello di cui all'art 436 cod proc civ non impediscono alla parte di dedurre e al giudice di rilevare l'infondatezza della domanda proposta, per la insussistenza di una volonta di legge rivolta a garantire all'attore il bene della vita richiesto. Infatti, l'Onere di lealta processuale di cui all'art 416 cod proc civ non puo, ove non assolto, paralizzare il dovere del giudice di accogliere solo le domande fondate e di rigettare quelle infondate, mentre il divieto di cui all'art 436 cod proc civ si riferisce solo alle eccezioni in senso proprio e non gia alle mere difese. (V 2152/78, mass n 391539).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)