Sez. L, Sentenza n. 2152 del 05/05/1978 (Rv. 391539 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITA - NUOVI DOCUMENTI - PRODUZIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - RIFERIMENTO AD ECCEZIONI GIA PROPOSTE OD A QUESTIONI RILEVABILI D'UFFICIO.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITA - NUOVI DOCUMENTI - PRODUZIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - RIFERIMENTO AD ECCEZIONI GIA PROPOSTE OD A QUESTIONI RILEVABILI D'UFFICIO.*
Nel rito delle cause di lavoro, il divieto di nuove prove in grado d'appello, ai sensi dell'art 437 secondo comma cod proc civ (nel testo fissato dall'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533), riguarda le prove "costituende", che impongano cioe una ulteriore attivita istruttoria, e non osta, pertanto, alla produzione di nuovi documenti, che contengano prove gia costituite. Tale principio, peraltro, va coordinato con il divieto in detta fase di nuove eccezioni in senso proprio, posto dalla medesima norma, con la conseguenza che la produzione di quei documenti puo spiegare rilievo probatorio solo con riguardo ad eccezioni in precedenza proposte, ovvero a questioni rilevabili d'ufficio, ma non puo valere a suffragare eccezioni inammissibili, perche sollevate per la prima volta all'udienza di discussione davanti al giudice d'appello. (V 2835/77, mass n 386444).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)