Sez. 2, Sentenza n. 1240 del 07/04/1975 (Rv. 374708 - 01)
USI CIVICI - LIQUIDAZIONE - DIVISIONE DEI TERRENI - COMODA DIVISIBILITA - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*
USI CIVICI - LIQUIDAZIONE - DIVISIONE DEI TERRENI - COMODA DIVISIBILITA - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*
Nei giudizi divisionali, cui va assimilato quello di liquidazione degli Usi civici, il giudice, per stabilire se un immobile sia comodamente divisibile e se il relativo frazionamento recherebbe pregiudizio alla pubblica economia (art 720 e 1114 cod civ) ed, in conseguenza, se esso debba essere compreso per intero nella porzione di uno dei condividenti ovvero venduto, deve aver riguardo alla condizione del bene al momento della divisione, poiche la scelta delle relative modalita esula dal contenuto sostanziale della domanda di scioglimento della comunione e rientra nell'ambito del potere discrezionale riservato al giudice nel compimento delle operazioni divisionali.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 1114, Legge 16/06/1927 num. 1766 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)