Sez. 1 - , Ordinanza n. 23279 del 20/08/2021 (Rv. 662309 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Decadenza dall’impugnazione – Stato di detenzione della parte - Rimessione in termini – Esclusione - Fondamento. PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE
Lo stato di detenzione non costituisce un impedimento di carattere assoluto che renda impossibile la proposizione dell'impugnazione e, pertanto, non giustifica la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.c., poiché non interrompe ogni contatto con l'esterno, né impedisce all'interessato di esercitare, per il tramite del suo difensore, le facoltà processuali che gli spettano, prevedendo, anzi, l'art. 18, comma 1, l. n. 354 del 1975 il diritto del detenuto di avere colloqui e d'intrattenere corrispondenza, anche al fine di compiere atti giuridici.
Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)