Sez. U - , Sentenza n. 27773 del 04/12/2020 (Rv. 659663 - 02)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Rimessione in termini - Art. 153, comma 2, c.p.c. - Applicabilità alla decadenza dall'impugnazione - Causa non imputabile collegata ad un evento che presenti il carattere della assolutezza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE
L'istituto della rimessione in termini, applicabile al termine perentorio per proporre ricorso per cassazione anche con riguardo a sentenze rese dal Consiglio nazionale forense in esito a un procedimento disciplinare, presuppone la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà. (Nella specie, non sono state ravvisate le condizioni per la rimessione in termini invocata dalla ricorrente, che, nell'impugnare tardivamente per cassazione la sentenza del CNF, aveva addotto la mancata comunicazione, ad opera del domiciliatario, dell'avvenuta notificazione del provvedimento, trattandosi di impedimento riconducibile esclusivamente alla patologia del rapporto intercorso con il professionista incaricato della domiciliazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 36 com. 4, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 36 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)