Sez. 1, Sentenza n. 386 del 17/01/1980 (Rv. 403770 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - IN GENERE - RESIDUI ATTIVI DELLA GESTIONE DEGLI OSPEDALI CIVILI DIPENDENTI DA ENTI PUBBLICI - ASSOGGETTAMENTO ALLA IMPOSTA - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - IN GENERE - RESIDUI ATTIVI DELLA GESTIONE DEGLI OSPEDALI CIVILI DIPENDENTI DA ENTI PUBBLICI - ASSOGGETTAMENTO ALLA IMPOSTA - ESCLUSIONE.*
I residui attivi della gestione degli ospedali civili dipendenti da enti pubblici - anche prima dell'entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n 132, sulla riforma del servizio ospedaliero - non costituiscono reddito imponibile ai fini dell'imposta di ricchezza mobile (artt 81 e 85 del DPR 29 gennaio 1958, n 645), in quanto sono legalmente vincolati al soddisfacimento degli interessi pubblici istituzionalmente perseguiti da detti enti, mediante copertura di spese dell'Esercizio successivo, ovvero riduzione dei costi dei servizi offerti al pubblico. (Conf 3601/78, mass n 393105; (Conf 2531/78, mass n 391883; (Conf 3352/76, mass n 382146; (Conf 750/75, mass n 374102; (Conf 594/74, mass n 368378).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 81, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 85 CORTE COST., Legge 12/02/1968 num. 132 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)