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Sez. 1, Sentenza n. 3601 del 19/07/1978 (Rv. 393105 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - REDDITO - OSPEDALI CIVILI DIPENDENTI DA ENTI PUBBLICI - RESIDUI ATTIVI DI GESTIONE - REDDITO IMPONIBILE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393105-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - REDDITO - OSPEDALI CIVILI DIPENDENTI DA ENTI PUBBLICI - RESIDUI ATTIVI DI GESTIONE - REDDITO IMPONIBILE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

I residui attivi di gestione degli ospedali civili dipendenti da enti pubblici, anche prima dell'entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968 n 132 sulla riforma del servizio ospedaliero, non costituiscono reddito imponibile ai fini dell'imposta di ricchezza mobile (artt 81 ed 85 del DPR 29 gennaio 1958 n 645), in quanto sono legalmente vincolati al soddisfacimento degli interessi pubblici istituzionalmente perseguiti da detti enti, mediante copertura di spese dell'Esercizio successivo, ovvero riduzione dei costi dei servizi offerti al pubblico. (Conf 3352/76, mass n 382146; (Conf 750/75, mass n 374102; (Conf 594/74, mass n 368378).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/09/1938 num. 1631 art. 81, Regio Decr. 30/09/1938 num. 1631 art. 84, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 81, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 85 CORTE COST., Legge 12/02/1968 num. 132 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)