Sez. 1, Sentenza n. 1238 del 07/04/1975 (Rv. 374698 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - CONOSCENZA DELLO STATO D'INSOLVENZA - PROVA - PRESUNZIONI - PROTESTI CAMBIARI - ESECUZIONI FORZATE - AMMISSIBILITA - ONERE PROBATORIO DEL CURATORE - SODDISFACIMENTO - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA DEL TERZO - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - CONOSCENZA DELLO STATO D'INSOLVENZA - PROVA - PRESUNZIONI - PROTESTI CAMBIARI - ESECUZIONI FORZATE - AMMISSIBILITA - ONERE PROBATORIO DEL CURATORE - SODDISFACIMENTO - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA DEL TERZO - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*
Poiche la presunzione e un mezzo di prova completo, che puo essere utilizzato anche in via esclusiva, il giudice che, in tema di revocatoria fallimentare, ricolleghi alla pubblicazione di numerosi protesti e ad altri fatti (procedure esecutive e penali) la presunzione della conoscenza, da parte dei terzi, dello stato d'insolvenza del debitore, non puo, senza contraddirsi, pretendere dal curatore la dimostrazione che tale stato fosse noto al convenuto mentre spetta a questi l'Onere di vincere con idonee prove contrarie la suddetta presunzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)