Sez. L, Sentenza n. 5713 del 05/11/1979 (Rv. 402316 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO INGIURIOSO - DANNO - PROVA PER PRESUNZIONI - AMMISSIBILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO INGIURIOSO - DANNO - PROVA PER PRESUNZIONI - AMMISSIBILITA.*
La prova per presunzioni e sufficiente a sorreggere anche da sola il convincimento del giudice del merito, in quanto la stessa non e relegata in una posizione inferiore rispetto alle altre prove, non essendo configurabile per il nostro ordinamento una gerarchia di efficacia fra i mezzi probatori; pertanto, anche la prova del danno per licenziamento ingiurioso puo fornirsi in via presuntiva, purche si tratti di presunzione grave, precisa e concordante ed il giudice motivi adeguatamente in proposito. (V 1238/75, mass n 374698; (V 1558/74, mass n 369707, sulla prima parte; (V 1653/75, mass n 375263; (V 1356/75, mass n 374888; (V 1267/73, mass n 363847, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)