Sez. 2, Sentenza n. 1444 del 02/05/1969 (Rv. 340217 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CONCLUSIONI DELLE PARTI - RICHIAMO GENERICO DELLE PRECEDENTI DIFESE - SPECIFICA FORMULAZIONE - EFFETTI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CONCLUSIONI DELLE PARTI - RICHIAMO GENERICO DELLE PRECEDENTI DIFESE - SPECIFICA FORMULAZIONE - EFFETTI.*
Nel caso in cui la parte, in Sede di precisazione delle conclusioni, si riporti genericamente alle precedenti deduzioni, il giudice deve tener conto di tutte le istanze anteriormente formulate, perche quel generico richiamo lascia presumere che la parte abbia inteso insistere in tutte le domande ed eccezioni gia proposte, senza rinunciare ad alcuna di esse. Ove, invece, le parti, in detta Sede, abbiano specificato le proprie richieste, debbono intendersi rinunciate, e quindi estranee al 'thema decidendum', tutte le domande o istanze non riproposte o richiamate in quella Sede. Quest'ultimo principio, tuttavia, non esclude la possibilita di ritenere, attraverso un'adeguata interpretazione degli Atti processuali, che la parte, malgrado la omissione materiale, abbia egualmente inteso insistere in quella determinata richiesta o deduzione pretermessa. (V. 2279-68, massima n.334554 1889-68, massima n.333871 1465-68, massima n.333123).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)