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Sez. U, Sentenza n. 1 del 23/01/1982 Cc. (dep. 23/01/1982) Rv. 153022 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - SENTENZA CONTUMACIALE - ESTRATTO NON POTUTO NOTIFICARE PER SOPRAVVENUTA MORTE DELL'IMPUTATO - SENTENZA NON IMPUGNATA DALLE ALTRE PARTI LEGITTIMATE - IRREVOCABILITÀ - SUSSISTENZA - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO PER MORTE DEL REO - COMPETENZA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1982-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153022-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - SENTENZA CONTUMACIALE - ESTRATTO NON POTUTO NOTIFICARE PER SOPRAVVENUTA MORTE DELL'IMPUTATO - SENTENZA NON IMPUGNATA DALLE ALTRE PARTI LEGITTIMATE - IRREVOCABILITÀ - SUSSISTENZA - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO PER MORTE DEL REO - COMPETENZA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - SUSSISTENZA.*

L'Estinzione del reato per morte del reo, in caso di sentenza contumaciale non potuta notificare per estratto all'imputato nel frattempo deceduto e non impugnata neppure dal difensore o dalle altre parti legittimate, deve essere dichiarata in Sede di esecuzione dallo stesso giudice che ha emanato la sentenza. Questa infatti non è suscettibile di annullamento da parte del giudice di cognizione del grado superiore perché diviene irrevocabile nel momento stesso del decesso dell'imputato, estinguendosi con la morte di quest'ultimo anche il diritto a lui spettante di impugnare la sentenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 150 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)