Sez. U, Sentenza n. 1 del 23/01/1982 Cc. (dep. 23/01/1982) Rv. 153022 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - SENTENZA CONTUMACIALE - ESTRATTO NON POTUTO NOTIFICARE PER SOPRAVVENUTA MORTE DELL'IMPUTATO - SENTENZA NON IMPUGNATA DALLE ALTRE PARTI LEGITTIMATE - IRREVOCABILITÀ - SUSSISTENZA - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO PER MORTE DEL REO - COMPETENZA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - SUSSISTENZA.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - SENTENZA CONTUMACIALE - ESTRATTO NON POTUTO NOTIFICARE PER SOPRAVVENUTA MORTE DELL'IMPUTATO - SENTENZA NON IMPUGNATA DALLE ALTRE PARTI LEGITTIMATE - IRREVOCABILITÀ - SUSSISTENZA - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO PER MORTE DEL REO - COMPETENZA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - SUSSISTENZA.*
L'Estinzione del reato per morte del reo, in caso di sentenza contumaciale non potuta notificare per estratto all'imputato nel frattempo deceduto e non impugnata neppure dal difensore o dalle altre parti legittimate, deve essere dichiarata in Sede di esecuzione dallo stesso giudice che ha emanato la sentenza. Questa infatti non è suscettibile di annullamento da parte del giudice di cognizione del grado superiore perché diviene irrevocabile nel momento stesso del decesso dell'imputato, estinguendosi con la morte di quest'ultimo anche il diritto a lui spettante di impugnare la sentenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 150 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)