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Sez. 2, Sentenza n. 1291 del 28/03/1984 Cc. (dep. 08/05/1984) Rv. 164047 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - SENTENZA CONTUMACIALE - DI CONDANNA - MORTE DELL'IMPUTATO - MANCATA IMPUGNAZIONE DI ALTRI LEGITTIMATI - IRREVOCABILITÀ - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DELLA PENA - COMPETENZA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE.*
Stato
decisa il 1984-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164047-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - SENTENZA CONTUMACIALE - DI CONDANNA - MORTE DELL'IMPUTATO - MANCATA IMPUGNAZIONE DI ALTRI LEGITTIMATI - IRREVOCABILITÀ - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DELLA PENA - COMPETENZA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE.*

In caso di morte dell'imputato successivamente alla sentenza contumaciale di condanna, non impugnata dal difensore o dalle altre parti, questa diventa irrevocabile ai sensi dell'art. 576, comma secondo, cod. proc. pen., nel momento stesso del decesso dell'imputato, con cui si estingue anche il diritto spettante all'imputato di impugnare la sentenza, con conseguente inattuabilità della pretesa punitiva in Sede di esecuzione ed Estinzione della pena ex art. 171 cod. pen. da dichiararsi dal giudice della esecuzione. (V mass n 153021; (V mass n 153023; (Conf mass n 153022, (sez. Un. 30 marzo 1982, C.C. 23 gennaio 1982 n. 1, ric. Dozzo che ha risolto il precedente contrasto di giurisprudenza; (contra mass n 149257, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 171, Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 576 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)