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Sez. 5, Sentenza n. 759 del 28/02/1983 Cc. (dep. 09/04/1983) Rv. 158302 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - MANDATI E ORDINI - TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - COGNIZIONE DEL GIUDICE DEL RIESAME - VALUTAZIONE DI ELEMENTI SUCCESSIVI ALL'EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - AMMISSIBILITÀ - EFFETTO DEVOLUTIVO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158302-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - MANDATI E ORDINI - TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - COGNIZIONE DEL GIUDICE DEL RIESAME - VALUTAZIONE DI ELEMENTI SUCCESSIVI ALL'EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - AMMISSIBILITÀ - EFFETTO DEVOLUTIVO - ESCLUSIONE.*

Nel confermare o revocare il provvedimento impugnato, il giudice del riesame decide "ex novo" sulla libertà personale dell'imputato, indipendentemente dalle ragioni addotte dall'istante o enunciate dal giudice "a quo"; valuta, pertanto, in piena autonomia non solo i materiali acquisiti fino alla data di emissione del provvedimento, ma ogni altro elemento emerso successivamente fino alla data della pronuncia.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)