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Sez. 5, Sentenza n. 3749 del 20/12/1983 Cc. (dep. 20/01/1984) Rv. 162207 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - MANDATI E ORDINI - TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - POTERE DI ANNULLAMENTO PER VIZIO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE DI ELEMENTI SUCCESSIVI ALL'EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162207-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - MANDATI E ORDINI - TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - POTERE DI ANNULLAMENTO PER VIZIO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE DI ELEMENTI SUCCESSIVI ALL'EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO - NECESSITÀ.*

In Sede di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, il tribunale della libertà non ha il potere di annullamento per difetto di motivazione, che spetta esclusivamente alla Corte di Cassazione e non anche al giudice di merito, ma deve integrare con la propria motivazione quella lacunosa del provvedimento impugnato, valutando non solo gli elementi acquisiti fino alla data di emissione del provvedimento, ma ogni altra circostanza emersa successivamente fino alla data della pronuncia. (Conf mass n 158302).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)