Sez. L, Sentenza n. 18690 del 06/12/2003 (Rv. 568715 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Violazione di situazioni soggettive sia del sindacato che dei lavoratori - Configurabilità - Conseguenze - Incidenza della pronuncia ex art. 28, legge n. 300 del 1970 sulla regolazione negoziale dei rapporti di lavoro - Conseguenze - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE
Atteso che in tema di comportamento antisindacale possono configurarsi sia comportamenti lesivi delle sole situazioni soggettive delle organizzazioni sindacali, sia comportamenti "plurioffensivi", cioè lesivi delle situazioni giuridiche tanto del sindacato che dei lavoratori, come nel caso in cui il comportamento lesivo delle prerogative del sindacato sia consistito nell'attuazione di assetti negoziali dei rapporti di lavoro, la pronuncia emanata ai sensi dell'art. 28 dello statuto dei lavoratori può interferire anche sulla regolazione dei contratti di lavoro; ne consegue che, quando l'ordine di cessazione del comportamento antisindacale imponga la rimozione e la cessazione degli effetti di determinati assetti negoziali, nella specie, trasfusi in una circolare delle Poste Italiane SpA, il giudice dinanzi al quale sia invocata la suddetta circolare (denunciando il mancato rispetto da parte del datore di lavoro degli impegni negoziali assunti) deve valutare se tale inosservanza degli impegni può'essere imputata a titolo di colpa all'azienda, ovvero se l'obbligazione negoziale debba ritenersi totalmente o parzialmente estinta per factum principis.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)