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Sez. U, Sentenza n. 49 del 29/02/2000 (Rv. 534484 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Amministrazioni statali o di enti pubblici non economici - Violazioni di interessi propri del sindacato (diritti sindacali in senso stretto) - Giurisdizione del giudice ordinario - Violazioni cosiddette "plurioffensive" (diritti sindacali connessi) - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Limiti - Contestuale richiesta di rimozione del provvedimento lesivo della situazione soggettiva del pubblico dipendente - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Stato
decisa il 2000-02-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534484-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE

La competenza giurisdizionale in materia di comportamento antisindacale dello Stato o di altro ente pubblico non economico è devoluta al giudice ordinario sia nel caso di violazioni di interessi propri ed esclusivi del sindacato (cd. diritti sindacali in senso stretto), sia nel caso che il comportamento tenuto dall'amministrazione presenti carattere plurioffensivo in quanto, pur incidendo direttamente sulla posizione del singolo dipendente, venga ad interferire anche nella sfera giuridica del sindacato, con lesione dei relativi diritti, strettamente collegati a quelli del dipendente (cd. diritti sindacali connessi). In tale ultima ipotesi, peraltro, la giurisdizione del giudice ordinario sussiste a condizione che non venga contestualmente richiesta la rimozione del provvedimento amministrativo lesivo della situazione soggettiva del pubblico dipendente, poiché, in caso contrario, la relativa controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 12/06/1990 num. 146 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)