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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5036 del 28/03/2012 (Rv. 622233 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Censura di violazione dell'obbligo di sospensione del processo tributario - Proposizione di querela di falso - "Error in procedendo" - Configurabilità - Esame diretto da parte della Corte di cassazione degli atti nei quali la questione è stata dedotta in giudizio - Presupposti - Riproduzione degli atti indicati nei loro esatti termini - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622233-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

L'esame degli atti del giudizio di merito da parte del giudice di legittimità, ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, sicché, laddove sia denunciata la violazione dell'obbligo di sospendere il processo tributario, a seguito della proposizione di querela di falso contro le relazioni di notificazione degli atti impositivi impugnati, è necessario che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini, il testo della querela di falso ed il verbale di udienza relativo al suo deposito davanti al giudice che non ha disposto la sospensione del processo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 39 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 225

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)