Sez. L, Sentenza n. 23420 del 10/11/2011 (Rv. 619464 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Censura di falsa applicazione del principio "tantum devolutum quantum appellatum" - "Error in procedendo" - Configurabilità - Esame diretto degli atti da parte della Corte di cassazione in ordine al ricorso introduttivo e al ricorso di appello - Presupposti - Riproduzione degli atti indicati nei loro esatti termini - Necessità - Fondamento - Principio di specificità ed autosufficienza del ricorso.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
L'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, cosicché, laddove sia stata denunciata la falsa applicazione del principio "tantum devolutum quantum appellatum", ai sensi dell'art. 437 cod. proc. civ., è necessario, in ottemperanza del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, che deve consentire al giudice di legittimità di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo demandatogli dal corretto svolgersi dell'iter processuale, che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini, e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, i passi del ricorso introduttivo con i quali la questione controversa è stata dedotta in giudizio e quelli del ricorso d'appello con cui le censure ritenute inammissibili per la loro novità sono state formulate.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)