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Sez. 3, Sentenza n. 38016 del 21/04/2017 Ud. (dep. 31/07/2017) Rv. 270550 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Abuso del diritto - Disciplina introdotta dall'art. 1 del D.Lgs. n. 128 del 2015 - Rapporti con le fattispecie penali caratterizzate da frode, simulazione o documentazione mendace - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270550-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

In tema di violazioni finanziarie, l'istituto dell'abuso del diritto di cui all'art. 10-bis l. n. 212 del 2000 - che, per effetto della modifica introdotta dall'art. 1 del D.Lgs. n. 128 del 2015, esclude ormai la rilevanza penale delle condotte ad esso riconducibili - ha applicazione solo residuale rispetto alle disposizioni concernenti comportamenti fraudolenti, simulatori o comunque finalizzati alla creazione e all'utilizzo di documentazione falsa di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, cosicché esso non viene mai in rilievo quando i fatti in contestazione integrino le fattispecie penali connotate da tali elementi costitutivi. (Fattispecie relativa all'indebita indicazione di plusvalenza in regime di esenzione parziale, anziché ordinariamente tassabile e quindi determinante nella formazione del reddito IRES).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 lett. BI, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/08/2015 num. 128 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)