Sez. 3, Sentenza n. 682 del 10/03/1966 (Rv. 321360 - 01)
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE - LEGGI SPECIALI - DEROGHE ALLA LEGGE GENERALE.*
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE - LEGGI SPECIALI - DEROGHE ALLA LEGGE GENERALE.*
Nel regime vincolistico della locazione la disciplina generale dettata per la manutenzione degli immobili urbani dagli artt. 1572, n.2, 1576 e 1577 cod.civ., e sostituita, a tutti gli effetti, dalla disciplina speciale di cui all'art. 41 della legge 23 maggio 1950, n.253. La facolta concessa dalla legge al conduttore, in caso di necessita per riparazioni urgenti alla cosa locata, di procedervi direttamente, salvo rimborso, con contemporaneo avviso al locatore, non costituendo un Obbligo giuridico, non elimina la responsabilita del locatore per i danni che il conduttore subisca in conseguenza dell'omessa o ritardata esecuzione delle riparazioni stesse. Peraltro, a norma dell'art. 1227 cod.civ., per quanto sia prevista la facolta e non l'Obbligo da parte del conduttore di eseguire le riparazioni urgenti, vale anche in tale ipotesi il principio, secondo cui il conduttore deve usare l'ordinaria diligenza e fare quanto in lui possibile, in relazione alle circostanze, per limitare o non aggravare o ridurre il danno. Tale condotta e imposta altresi dal principio della buona fede che deve informare la preparazione, conclusione ed esecuzione di ogni contratto. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1577
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)