Sez. 1, Sentenza n. 11966 del 24/10/1995 Ud. (dep. 06/12/1995) Rv. 203253 - 01
Udienza preliminare - Sentenza di un luogo a procedere - In genere | Perché il fatto non sussiste - Formula concernente il fatto reato nella sua interezza - Adozione della detta formula per escludere una aggravante che completa la qualificazione giuridica del reato addebitato - Esclusione - Fattispecie.
Udienza preliminare - Sentenza di un luogo a procedere - In genere
La formula "il fatto non sussiste" prevista dall'art. 425 cod. proc. pen. per la sentenza di luogo a procedere deve riguardare il fatto reato nella sua interezza, quale contestato, e non può essere adottata per l'esclusione di una circostanza aggravante attinente al completamento della qualificazione giuridica del reato addebitato. (Nella fattispecie si era proceduto per il delitto tentato estorsione, tra l'altro aggravata dall'essersi gli imputati avvalsi delle condizioni di cui all'art. 416 bis Cod. Pen., e il G.I.P. aveva emesso sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste in ordine all'aggravante ex art. 629, comma secondo, cod. pen. in relazione all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., disponendo altresì con decreto separato il rinvio a giudizio dei prevenuti per il reato contestato, senza la sopra indicata circostanza aggravante. La Corte di Cassazione, nell'enunciare il principio sopra massimato, ha ritenuto l'abnormità del provvedimento del G.I.P.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 36, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 com. 3 n. 3, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 425 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)