Sez. L, Sentenza n. 3507 del 20/05/1983 (Rv. 428405 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - COMPENSAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - COMPENSAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, l'art. 152 disp. Att. Cod. proc. civ., nel testo fissato dall'art. 9 della legge 11 agosto 1973 n. 533, esonera il lavoratore soccombente dall'Obbligo di pagamento delle spese a favore degli enti di assistenza e previdenza, salvo il caso di pretesa manifestamente infondata e temeraria, ma non osta a che il lavoratore medesimo, totalmente o parzialmente vittorioso, possa essere soggetto alla compensazione delle spese processuali secondo i criteri dettati dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. tale compensazione importa, infatti, negazione del diritto di ottenere il rimborso delle proprie spese, ma non già la condanna al pagamento delle spese sostenute dalla controparte. (V 6346/79, mass n 403078; (V 3828/78, mass n 393393).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)