Sez. L, Sentenza n. 6346 del 06/12/1979 (Rv. 403078 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - COMPENSAZIONE - AMMISSIBILITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - COMPENSAZIONE - AMMISSIBILITA.*
Nelle controversie promosse per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art 152 disp att cod proc civ (nel testo fissato dall'art 9 della legge 11 agosto 1973, n 533) esonera il lavoratore soccombente dall'Obbligo del pagamento delle spese in favore degli enti di assistenza e previdenza (salvo il caso di pretesa manifestamente infondata e temeraria), ma non osta a che il lavoratore medesimo, totalmente o parzialmente vittorioso, possa subire la compensazione delle spese, secondo i criteri dettati dall'art 92, secondo comma, cod proc civ. tale compensazione, infatti, implica negazione del diritto di ottenere il rimborso delle proprie spese, ma non condanna al pagamento delle spese sostenute dalla controparte. (V 1397/77, mass n 385116; (Conf 3828/78, mass n 393393; (Conf 2058/78, mass n 391425; (Conf 2948/77, mass n 386494; (Conf 966/77, mass n 384586).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)