Sez. 1, Sentenza n. 52 del 15/01/1969 (Rv. 337880 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - DECISIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO PER MOTIVI DIVERSI - EXTRAPETIZIONE - INSUSSISTENZA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - DECISIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO PER MOTIVI DIVERSI - EXTRAPETIZIONE - INSUSSISTENZA.*
Non incorre in violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunziato (che, sancito in via generale dall'art 112 cod proc civ, e applicabile anche ai giudizi innanzi al consiglio nazionale forense in Sede disciplinare) il consiglio nazionale forense che, procedendo ad un riesame e ad una nuova qualificazione giuridica dei fatti che, pur se non espressamente indicati nei motivi di gravame, si riferiscono alle questioni sottoposte alla sua cognizione, confermi il provvedimento impugnato per ragioni diverse da quelle in esso enunciate.*
Riferimenti normativi: Legge 22/01/1934 num. 37 art. 52, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)