diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 5262 del 05/12/1977 (Rv. 388912 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - PRINCIPIO DELLA CORRISPONDENZA FRA IL CHIESTO ED IL PRONUNCIATO EX ART 112 COD PROC CIV - APPLICABILITA - SANZIONE DELLA SOSPENSIONE INFLITTA DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE FORENSE - RICHIESTA DA PARTE DEL PM DELLA MAGGIORE SANZIONE DELLA RADIAZIONE - ACCOGLIMENTO TRAMITE L'ESAME DI NUOVE CIRCOSTANZE O LA DIVERSA VALUTAZIONE DELLA GRAVITA DI QUELLE GIA ACCERTATE - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1977-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388912-01

AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - PRINCIPIO DELLA CORRISPONDENZA FRA IL CHIESTO ED IL PRONUNCIATO EX ART 112 COD PROC CIV - APPLICABILITA - SANZIONE DELLA SOSPENSIONE INFLITTA DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE FORENSE - RICHIESTA DA PARTE DEL PM DELLA MAGGIORE SANZIONE DELLA RADIAZIONE - ACCOGLIMENTO TRAMITE L'ESAME DI NUOVE CIRCOSTANZE O LA DIVERSA VALUTAZIONE DELLA GRAVITA DI QUELLE GIA ACCERTATE - DIVIETO.*

Il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, sancito in via generale dall'art 112 cod proc civ, trova applicazione anche nei procedimenti in materia disciplinare innanzi al consiglio nazionale forense. Pertanto, qualora il consiglio dello ordine forense abbia inflitto ad un professionista, per un determinato fatto, la sanzione della sospensione, ed il pubblico ministero abbia proposto ricorso, limitandosi a sostenere che l'ordinamento professionale prevede, per quel fatto, la maggiore sanzione della radiazione, il consiglio nazionale, alla stregua dell'indicato principio, non puo accogliere l'impugnazione tramite l'esame di nuove circostanze di fatto, o la diversa valutazione della gravita di quelle poste a fondamento del provvedimento impugnato. (V 52/69, mass n 337880).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 42 CORTE COST., Legge 17/02/1971 num. 91

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)