Sez. L, Sentenza n. 7227 del 01/07/1991 (Rv. 472862 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere | Personale addetto a pubblici servizi di trasporto - Disciplina applicabile.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere
In tema di rapporto di lavoro del personale addetto a pubblici servizi di trasporto, la disciplina dell'art. 8, quinto comma, del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, relativa ad ipotesi di assunzione a termine sostanzialmente non dissimili da quelle contemplate alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230, si integra, quanto ai requisiti di sostanza e di forma, con la disciplina dettata da tale successiva normativa, nell'ambito della quale va perciò ricercata anche la sanzione per le assunzioni a termine del personale predetto effettuate fuori dei rigidi limiti in cui esse sono eccezionalmente consentite; ne deriva che anche per tale personale, in ipotesi d'illegittimità dell'apposizione del termine al rapporto di lavoro (che sussiste pure nel caso di assunzione temporanea in attesa dell'espletamento di un concorso o di assunzione a termine, in sostituzione di lavoratore avente diritto alla conservazione del posto, senza indicazione del lavoratore sostituito o della causa della sostituzione) o d'illegittima proroga del rapporto medesimo, questo deve intendersi a tempo indeterminato, l'inosservanza della legge determinando non la nullità dell'intero contratto di lavoro ma solo l'eliminazione della clausola relativa alla durata.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 8, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)