Sez. L, Sentenza n. 15909 del 19/12/2000 (Rv. 542708 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Personale addetto a pubblici servizi di trasporto - Disciplina applicabile - Fattispecie relativa ad assunzioni a termine effettuate per fronteggiare carenze di organico in attesa di assunzioni da effettuare all'esito di procedure concorsuali.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In tema di rapporto di lavoro del personale addetto a pubblici servizi di trasporto, la disciplina dell'art. 8, comma quinto, del R.D. n. 148 del 1931, relativa ad ipotesi di assunzione a termine sostanzialmente non dissimili da quelle contemplate alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 1 della legge n. 230 del 1962, si integra, quanto ai requisiti di sostanza e di forma, con la disciplina dettata da tale successiva normativa, nell'ambito della quale va perciò ricercata anche la sanzione per le assunzioni a termine del personale predetto effettuate fuori dei limiti in cui esse sono consentite. Ne consegue che anche per tale personale, in ipotesi di illegittima apposizione del termine al rapporto di lavoro (configurabile pure nel caso di assunzione temporanea in attesa dell'espletamento di un concorso o di assunzione a termine, in sostituzione di lavoratore avente diritto alla conservazione del posto, senza indicazione del lavoratore sostituito o della causa della sostituzione) o di illegittima proroga del rapporto medesimo, questo deve intendersi a tempo indeterminato. Infatti, la inosservanza della legge determina non la nullità dell'intero contratto di lavoro ma solo l'eliminazione della clausola relativa alla durata, con l'unica salvezza della operatività di norme imperative che vietino la assunzione di personale avventizio o comunque pongano fuori gioco l'applicabilità della legge n. 230 del 1962, nella parte in cui determina l'assunzione a tempo indeterminato senza concorso nei confronti di talune organizzazioni di carattere pubblicistico. (Nella specie la sentenza impugnata, cassata con rinvio dalla S.C., aveva ritenuto che, essendosi la Tra.In. di Siena trovata nella necessità di far fronte a carenze di organico originate da numerosi pensionamenti nell'attesa di procedere a nuove assunzioni all'esito di pubblico concorso, le assunzioni a termine in contestazione non potevano considerarsi in contrasto con l'art. 1 della legge n. 230 del 1962 in quanto tale disposizione - da interpretare alla luce del quadro normativo nel quale attualmente si inserisce, informato al principio del "favor" per il contratto a tempo indeterminato - consente di ritenere legittime tutte le assunzioni a termine effettuate, come nella specie, senza intenti fraudolenti).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 8, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)