Sez. 2, Sentenza n. 2110 del 30/03/1984 (Rv. 434149 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - IN GENERE - REQUISITI - TERRAZZE E LASTRICI SOLARI - VEDUTE A CARICO DEL FONDO VICINO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - IN GENERE - REQUISITI - TERRAZZE E LASTRICI SOLARI - VEDUTE A CARICO DEL FONDO VICINO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Al fine di configurare una veduta da terrazze, lastrici solari e simili, non basta la mera possibilità di una inspectio e di una prospectio sul fondo del vicino, ma è altresì necessario che la possibilità di guardare sul fondo medesimo e di sporgere il capo e vedere nelle diverse direzioni, senza l'uso di mezzi artificiali, possa aver luogo con comodità e sicurezza, in modo da rivelare che tale è la destinazione normale e permanente dell'opera, individuata alla stregua di elementi obiettivi di carattere strutturale e funzionale. Pertanto le terrazze ed i lastrici solari possono configurare vedute a carico del fondo vicino solo se muniti di solidi ripari, come ringhiera o parapetto, tali da permettere di sporgere la testa senza pericolo verso detto fondo, secondo l'incensurabile apprezzamento del giudice del merito. (V 5403/80, mass n 410160; (V 1223/80, mass n 404722; (Conf 5904/81, mass n 416663).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 900
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)