Sez. 2, Sentenza n. 5904 del 07/11/1981 (Rv. 416663 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - IN GENERE - REQUISITI - TERRAZZE E LASTRICI SOLARI - VEDUTE A CARICO DEL FONDO VICINO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AD UN TERRAZZO CON PARAPETTO AVENTE UN'ALTEZZA MASSIMA DI SESSANTACINQUE CENTIMETRI ED UNO SPESSORE DI QUARANTA.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - IN GENERE - REQUISITI - TERRAZZE E LASTRICI SOLARI - VEDUTE A CARICO DEL FONDO VICINO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AD UN TERRAZZO CON PARAPETTO AVENTE UN'ALTEZZA MASSIMA DI SESSANTACINQUE CENTIMETRI ED UNO SPESSORE DI QUARANTA.*
Perché un'apertura possa considerarsi veduta, non basta la mera possibilità di una inspectio e di una prospectio sul fondo del vicino, ma è altresì necessario che la possibilità di guardare nel fondo medesimo e di sporgere il capo e vedere nelle diverse direzioni senza l'uso di mezzi artificiali possano aver luogo con comodità e sicurezza, in modo da rivelare che tale è la destinazione normale e permanente dell'opera, individuata alla stregua di elementi obbiettivi di carattere strutturale e funzionale: consegue che le terrazze ed i lastrici solari possono configurare vedute a carico del fondo vicino solo se muniti di solidi ripari, come ringhiera o parapetto, tali da permettere di sporgere la testa senza pericolo verso detto fondo, secondo l'incensurabile apprezzamento del giudice del merito. (nella specie, il S.C., enunciando il surriportato principio, ha ritenuto correttamente esclusi dal giudice del merito i caratteri della veduta in un terrazzo con parapetto avente un'altezza variabile dai sessanta ai sessantacinque centimetri ed uno spessore di quaranta centimetri e, quindi, inidoneo a consentire un affaccio agevole e sicuro). (V 6403/80, mass n 410160; (V 1223/80, mass n 404722; (V 3310/79, mass n 399708; (V 4848/78, mass n 394547).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 900
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)