Sez. 2, Sentenza n. 2161 del 03/08/1966 (Rv. 324221 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - NULLITA RELATIVA - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - SANATORIA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - NULLITA RELATIVA - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - SANATORIA.*
Non costituisce domanda nuova nel corso del giudizio di primo grado la richiesta di adeguamento salariale avanzata in Sede di precisazione delle conclusioni, quando nell'atto di citazione sia stata espressamente dedotta la non conformita della retribuzione percepita a quella dovuta e sia stata domandata la condanna del datore di lavoro al pagamento di quanto di spettanza del prestatore in dipendenza della cessazione del rapporto. A differenza del divieto di domanda nuova in appello, che e d'ordine pubblico, il divieto di mutamento di domanda in primo grado risponde ad un interesse privato: pertanto la proposizione di domanda nuova in primo grado non da luogo a nullita rilevabile d'ufficio. La relativa eccezione non puo essere sollevata dalla controparte, che abbia accettato il contraddittorio, accettazione che avviene anche quando, proposta la domanda nuova in Sede di precisazione delle conclusioni la controparte si sia limitata a dedurne l'infondatezza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Costituzione art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)