Sez. 2, Sentenza n. 2966 del 15/12/1967 (Rv. 330652 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - MINIMI SALARIALI - PROPONIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO DELLA RICHIESTA DI ADEGUAMENTO DELLA MERCEDE AL PRECETTO COSTITUZIONALE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - MINIMI SALARIALI - PROPONIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO DELLA RICHIESTA DI ADEGUAMENTO DELLA MERCEDE AL PRECETTO COSTITUZIONALE.*
Non costituisce domanda nuova improponibile in appello la richiesta di adeguamento della retribuzione, a norma dell'art.36 della Costituzione, quando sia stata respinta in primo grado la domanda di adeguamento della stessa retribuzione a quella prevista dal contratto collettivo ritenuto inapplicabile per ragioni soggettive. (Conf.2326-63 contra 978-67, massima n.327249 n.730-65, massima n. 326777 1400-66, massima n.322777 1473-64 Cfr. N.2161-66, massima n. 324221).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Costituzione art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)