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Sez. L - , Sentenza n. 28797 del 30/11/2017 (Rv. 646265 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - IN GENERE | Pubblico impiego privatizzato - Obbligo di esclusività - Fondamento - Lavoro intermittente - Rilevanza - Mancata riscossione della retribuzione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2017-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646265-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - IN GENERE

L'obbligo di esclusività, che caratterizza il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, trova il suo fondamento nell'art. 98 Cost. ed è disciplinato dall'art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957, norma che individua, tra le ipotesi di incompatibilità, l'assunzione di "impieghi alle dipendenze di privati", cui è riconducibile anche la instaurazione di un rapporto di lavoro intermittente, restando irrilevante che le prestazioni, rese a titolo oneroso nell'ambito di tale rapporto, non siano state di fatto retribuite per inadempimento del datore di lavoro.

Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 60, Costituzione art. 98

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)