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Sez. L - , Sentenza n. 8722 del 04/04/2017 (Rv. 643904 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Incompatibilità assoluta - Conseguenze – Cessazione automatica - Responsabilità disciplinare - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643904-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, nell’ipotesi di incompatibilità assoluta vengono in rilievo due diversi aspetti: l’uno, relativo alla cessazione automatica del rapporto, che si verifica qualora essa non venga rimossa nel termine assegnato al dipendente con la diffida, ai sensi dell'art. 63 del d.P.R. n. 3 del 1957; l’altro, inerente alla responsabilità disciplinare, per violazione dell'obbligo di esclusività, che può essere ravvisata anche ove l’incompatibilità venga rimossa, ed in tale ultimo caso la sanzione irrogata dal datore di lavoro deve essere proporzionata alla gravità della condotta, da valutarsi negli aspetti oggettivi e soggettivi, in relazione alla quale assumono particolare rilievo il comportamento del dipendente dopa la diffida e la mancata rimozione della incompatibilità.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 54, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/10/2010 num. 150 art. 54, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 60, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 63, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 61 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)