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Sez. 1, Sentenza n. 1911 del 26/05/1976 (Rv. 380706 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - IN GENERE - PER MANCATO DEPOSITO DELLA SENTENZA APPELLATA - LIMITI - COPIA NON CONTESTATA O NEL FASCICOLO D'UFFICIO.*
Stato
decisa il 1976-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380706-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - IN GENERE - PER MANCATO DEPOSITO DELLA SENTENZA APPELLATA - LIMITI - COPIA NON CONTESTATA O NEL FASCICOLO D'UFFICIO.*

La scadenza del termine (prima udienza di comparizione innanzi all'istruttore) previsto dall'art 348, comma secondo, cod proc civ, non riveste in ogni caso effetto preclusivo assoluto per l'esibizione della sentenza appellata. Esclusa invero l'esistenza di una sanzione processuale, la pronuncia di improcedibilita e condizionata alla impossibilita in cui viene a trovarsi il giudice d'appello di conoscere, attraverso l'esame della sentenza predetta, le ragioni che il giudice di primo grado ha posto a base della sua decisione; e tale impossibilita non sussiste allorquando, attraverso un iter procedimentale diverso da quello previsto, il giudice sia ugualmente posto in condizione di esaminare detta sentenza, come nel caso in cui sussista nel fascicolo d'ufficio, in Sede di decisione della causa, copia anche informe della sentenza, la cui conformita all'originale non sia contestata dall'appellato. (Conf 2906/75, mass n 376958; (Conf 2426/75, mass n 376307; (Conf 3056/74, mass n 371516; (V 2273/74, mass nn 370646, 370647; (V 2408/74, mass nn 370801, 370802).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)