Sez. 3, Sentenza n. 2906 del 28/07/1975 (Rv. 376958 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - IN GENERE - COPIA DELLA SENTENZA IMPUGNATA - MANCATA PRODUZIONE - CONSEGUENZE - DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITA - IN OGNI MOMENTO - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - IN GENERE - COPIA DELLA SENTENZA IMPUGNATA - MANCATA PRODUZIONE - CONSEGUENZE - DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITA - IN OGNI MOMENTO - LIMITI.*
Quando l'appellante non produca la copia della sentenza impugnata e non ottenga autorizzazione a produrla successivamente, incorre nella improcedibilita comminata dall'art 348 cod proc civ. tale improcedibilita puo essere dichiarata sia immediatamente, sia nelle successive udienze, sempre che, frattanto, non sia stato posto rimedio al difetto di attivita della parte o non sia stata acquistata altrimenti la necessaria copia della decisione impugnata.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)