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Sez. 3, Sentenza n. 1123 del 11/02/1985 (Rv. 439251 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AFFITTO - DEROGHE ALLA DISCIPLINA VINCOLISTICA SULLA DURATA DEL RAPPORTO - TRANSAZIONE RELATIVA AL RILASCIO DI UNA PORZIONE DEL FONDO ED ALL'AMMONTARE DEL CANONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439251-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AFFITTO - DEROGHE ALLA DISCIPLINA VINCOLISTICA SULLA DURATA DEL RAPPORTO - TRANSAZIONE RELATIVA AL RILASCIO DI UNA PORZIONE DEL FONDO ED ALL'AMMONTARE DEL CANONE - ESCLUSIONE.*

La transazione fra il concedente e l'affittuario di fondo rustico, che abbia ad esclusivo oggetto il rilascio di una porzione dello immobile a definizione di controversia inerente all'ammontare del canone, non investe la durata del rapporto, e, quindi, non può essere invocata come patto derogativo della relativa disciplina vincolistica (anche a prescindere dalla validità di tale patto, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11). (V 156/80, mass n 403546).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)